Contributo per mutui

Il contributo in conto interessi sui mutui ipotecari viene erogato dall’ENPAP sulla base di bandi annuali ed è finalizzato a sostenere gli iscritti attivi che abbiano stipulato mutui ipotecari per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari destinate a studio professionale o a prima casa (Capo X del Regolamento delle forme di assistenza).

CONDIZIONI NECESSARIE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
TIPO DI CONTRIBUTO
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
GRADUATORIA
TRATTAMENTO FISCALE
CERTIFICAZIONE FISCALE
BANDO


CONDIZIONI NECESSARIE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene erogato nel caso di stipula di mutui ipotecari finalizzati all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di unità immobiliari situate in Italia, comprese le pertinenze accessorie, destinate a studio professionale o a prima casa di abitazione.

Possono presentare domanda gli iscritti attivi:

  • con un’anzianità di iscrizione pari ad almeno tre anni;
  • in regola, alla data di presentazione della domanda, con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti.
    In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari per l’accesso al contributo, eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza della medesima istanza.

TIPO DI CONTRIBUTO
Il contributo copre la quota di interessi pagati per il mutuo nell’anno precedente a quello del bando, attestati dalla banca erogatrice del mutuo con le seguenti limitazioni:

  • è previsto un tetto massimo di 2.000 euro per anno;
  • l’importo del contributo liquidabile non potrà superare l’ammontare di contributo integrativo versato all’Ente in base all’ultima comunicazione reddituale scaduta.

Il contributo è erogabile per un massimo di dieci anni nel corso dell’intero periodo di iscrizione all’Ente e in ogni caso non oltre l’effettiva durata residua del mutuo al momento della prima richiesta.

In caso di mutuo cointestato, il contributo sarà rapportato alla quota percentuale di interessi a carico dell’iscritto, fermi restando i suddetti limiti dell’importo riconoscibile.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per gli interessi versati nel corso dell’anno 2023, la domanda dovrà essere presentata entro il termine del  30 aprile 2024 esclusivamente in via telematica accedendo alla sezione PRESTAZIONI ASSISTENZIALI dell’Area Riservata ENPAP, selezionando a seguire la voce “Interessi Mutuo”.

Attenzione! Per una più agevole e completa presentazione della domanda si raccomanda di prendere visione del Bando.

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda

  • Copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
  • Copia del contratto di mutuo ipotecario, ovvero di mutuo fondiario, stipulato
    Attenzione! Nel caso in cui l’iscritto abbia già beneficiato del contributo per mezzo di una precedente istanza, il contratto di mutuo ipotecario, qualora invariatonon dovrà essere allegato alla nuova domanda.
  • Copia dell’attestazione fiscale, rilasciata dall’istituto di credito che ha concesso il mutuo, del regolare versamento degli interessi relativi all’anno precedente quello di presentazione della domanda
  • Copia del modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, riferito all’ultima annualità fiscalmente disponibile.
    Attenzione! In caso di mancata trasmissione del modello ISEE, la domanda sarà considerata validamente presentata, ma non verrà attribuito, per la componente reddituale, alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

Nel caso in cui venga stipulato un contratto di accollo del mutuo, deve essere allegata copia dell’atto di compravendita dell’immobile.

Nel caso in cui, invece, venga stipulato un contratto per l’acquisto o la ristrutturazione dello studio professionale, al fine di accertare la destinazione d’uso dell’immobile, deve essere allegata alla domanda anche copia del prospetto “Dati anagrafici” disponibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

La documentazione a corredo della domanda dovrà essere allegata esclusivamente online in fase di presentazione della domanda. 

Non verrà ritenuta valida ai fini istruttori la documentazione non espressamente richiesta dal Bando, quale:

  • contratto chirografario;
  • contratto di finanziamento;
  • contratti di acquisto di immobili per destinazioni d’uso difformi da quelle previste dal Bando;
  • contratti di mutuo dai quali si evince che il debitore mutuatario è soggetto diverso dal datore di ipoteca;
  • altri allegati al contratto di mutuo (ad esempio, rendicontazioni e piani di ammortamento o quietanze di pagamento in sostituzione della certificazione fiscale degli interessi passivi pagati rilasciata dall’istituto di credito).

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta, riservandosi di inviare eventuali richieste di integrazione a completamento delle domande di contributo.


MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
Lo stato di avanzamento della domanda presentata può essere costantemente monitorato in Area Riservata accedendo alla sezione “Prestazioni assistenziali>Domande assistenziali”.

Non hai trovato risposta ai tuoi dubbi in questa pagina?
Contatta gli Uffici utilizzando la funzionalità ENPAP RISPONDE presente in Area Riservata. Selezionando la voce “Contributo per interessi mutui” potrai visualizzare le domande frequenti e se non trovi risposta ai tuoi dubbi puoi inviare un quesito specifico al quale gli Uffici risponderanno in breve tempo.

GRADUATORIA
L’Ente valuterà l’idoneità della domanda presentata e della documentazione pervenuta. Procederà quindi a formulare, sulla base dei parametri e dei punteggi previsti dal bando, una graduatoria. Le domande incomplete o fuori termine, non saranno esaminate.

Qualora lo stanziamento non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, si procederà alla liquidazione dei contributi assistenziali in base all’ordine della graduatoria.


TRATTAMENTO FISCALE
L’importo percepito a titolo di contributo mutui è sostitutivo del reddito professionale ed è sottoposto a ritenuta d’acconto del 20%, salvo che si abbia aderito a un regime fiscale agevolato. Inoltre, siccome rappresenta reddito ai fini Irpef, deve essere dichiarato ai fini fiscali relativamente all’anno in cui è stato percepito e deve quindi essere inserito nel reddito netto da dichiarare all’ENPAP, versandoci anche il contributo soggettivo. Su tale importo non deve invece essere versato il contributo integrativo.

In caso di adesione a uno dei regimi fiscali agevolati, è possibile richiedere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sull’importo riconoscibile come contributo mutui selezionando l’apposita opzione nella domanda online.

Attenzione! Non potranno essere prese in considerazione le richieste di esonero formulate successivamente all’avvenuta erogazione del contributo.

CERTIFICAZIONE FISCALE
La certificazione fiscale (Certificazione Unica) del contributo percepito potrà essere scaricata entro i termini fiscalmente previsti per legge e, in ogni caso, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione nella sezione DOCUMENTI della propria Area Riservata


BANDO

Contributo in conto interessi su mutui ipotecari Bando

 

Data ultimo aggiornamento 26/03/2024