Data pubblicazione 23 Ottobre 2021

Esonero contributivo: chiarimenti a dubbi interpretativi

L’ENPAP, unitamente agli altri Enti aderenti all’AdEPP, in ragione ai dubbi interpretativi emersi in tema di esonero, ha formulato richiesta di chiarimenti indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispetto alle modalità applicative di tale facoltà e ai requisiti per l’accesso al beneficio.  
 
Si riportano di seguito gli argomenti oggetto del quesito ei relativi riscontri:   

  • Modalità di calcolo della misura dell’esonero relativamente a soggetti titolari di rapporto di lavoro subordinato 
    “In caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. Pertanto, […] in tale casistica verrà riproporzionato l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile. Ne deriva che l’esonero sarà concesso solo per i mesi privi di altra copertura previdenziale quale lavoratore subordinato e l’importo spettante sarà riproporzionato in ragione di tali mesi”. 
     
  • Modalità di calcolo del calo di fatturato da parte dei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 e che conseguentemente nel 2019 possono aver svolto l’attività per un periodo inferiore a 12 mesi 
    Si condivide la necessità di applicare il metodo di calcolo delineato nel messaggio INPS n. 3217 del 2021, in base al quale la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.“  

  • Esonerabilità del contributo di maternità 
    “Alla luce della natura obbligatoria di tale tutela e della mancanza di una espressa esclusione normativa di tali contributi, a rettifica dell’indicazione data con nota del 29 luglio u.s., si esprime parere positivo.”   

    Attenzione!
    Alle Iscritte e agli Iscritti che hanno già presentato domanda di esonero sarà in ogni caso applicata l’esonerabilità. Non dovranno quindi essere inviate nuove comunicazioni o compilate nuove domande. 

    Si ricorda che la misura dell’esonero contributivo sui redditi 2020 deve intendersi provvisoria (con un limite massimo di euro 3.000). Per l’esatta determinazione dell’importo dell’esonero sarà emanato un successivo Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno titolo. Solo dopo tale fase verrà data comunicazione agli interessati dell’importo dell’esonero effettivamente spettante. Nel caso in cui l’esonero copra solo in parte la contribuzione, verrà assegnato il termine di 60 giorni per versare (senza maggiorazioni per interessi e sanzioni) l’eventuale quota residua a proprio carico.

  • Slittamento al 2 novembre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero
    Con la stessa nota è stata indicato che, poiché il termine fissato sia per la presentazione delle domande di esonero che per i versamenti effettuati ai fini della regolarità contributiva, scade di domenica 31 ottobre 2021, lo stesso 
    termine si intende prorogato a martedì 2 novembre, ossia al primo giorno successivo lavorativo. 
Per maggiori informazioni sull’esonero contributivo e sulle modalità di presentazione della domanda clicca QUI.