Data pubblicazione 6 Agosto 2021

Esonero contributivo: istruzioni

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto Interministeriale che definisce i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero contributivo così come previsto dall’art. 1, commi 20 e ss., della Legge di Bilancio 2021.  

Coloro che intendono avvalersi dell’esonero contributivo possono presentare domanda entro il 31 ottobre 2021.

Non è elemento di priorità l’ordino di arrivo delle domande che dovranno in ogni caso essere presentate esclusivamente online attraverso l’Area Riservata del sito www.enpap.it.

Per verificare i requisiti e le modalità di accesso all’esonero contributivo consultare le specifiche istruzioni e le domande frequenti.

Si ricorda che qualsiasi richiesta di chiarimenti inviata agli Uffici tramite le varie modalità di contatto, sarà gestita a partire dal 23 agosto.

Oggetto dell’esonero
Sono oggetto di esonero i soli contributi soggettivi, aventi natura previdenziale, con esclusione dei contributi integrativi e di maternità.

Tempi e modalità presentazione domanda
Gli Iscritti in possesso dei requisiti dovranno presentare domanda entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021 (compresi coloro che avevano già espresso la facoltà di avvalersi dell’esonero dei contributi soggettivi in occasione della scadenza del 1° marzo 2021).

La domanda potrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile nella propria Area Riservata del sito ENPAP, accedendo alla sezione “ADEMPIMENTI>Comunicazioni reddituali e saldo” e selezionando l’anno 2020.
Al termine della compilazione verrà generata la ricevuta di presentazione con il calcolo in modalità ordinaria (pagina 1) e il calcolo con esonero (pagina 2) e un’ulteriore ricevuta per la richiesta di esonero.

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la copia completa di un valido documento di riconoscimento (fronte/retro) e del codice fiscale. L’Ente effettuerà le verifiche necessarie circa la completezza della domanda.

Prima di compilare la domanda di esonero prendere visione delle specifiche istruzioni e delle domande frequenti.

Destinatari
Il Decreto ha confermato tra i destinatari dell’esonero i liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati escludendo coloro che, contemporaneamente alla libera professione, sono anche lavoratori dipendenti o pensionati ancora in attività, ad eccezione dei pensionati di invalidità.

Requisiti
Ai fini del riconoscimento dell’esonero, gli Iscritti – con eccezione di coloro che hanno avviato l’attività professionale nell’anno 2020 – devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione all’Ente – individuato, anche per gli iscritti in regime forfettario, secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività – non superiore a 50.000 euro.

Per l’accesso all’esonero è prevista la regolarità della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Per gli Iscritti che hanno avviato l’attività professionale nell’anno 2020 non si applica il requisito del calo del fatturato. Non potranno, invece, accedere all’esonero coloro che si sono iscritti all’Ente nell’anno 2021.

Attenzione! Con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29/07/2021 è stato chiarito che il reddito a cui fare riferimento è solo quello professionale.

Importo
L’esonero è pari all’importo del contributo soggettivo dovuto, con un limite massimo pro capite di 3.000 euro. In ogni caso la misura dell’esonero applicata in fase di calcolo del saldo sui redditi 2020 deve intendersi provvisoria.

Per conoscere l’esatto importo dell’esonero spettante sarà emanato un successivo Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno titolo.

Dopo tale fase verrà data comunicazione agli interessati dell’importo dell’esonero effettivamente spettante e, nel caso in cui l’esonero copra solo in parte la contribuzione, verrà assegnato all’Iscritto il termine di 60 giorni per versare (senza maggiorazioni per interessi e sanzioni) l’eventuale quota residua a proprio carico.