Data pubblicazione 29 Luglio 2021

Esonero contributivo: pubblicato il Decreto sul sito del Ministero del Lavoro

Aggiornamento del 06/08/2021

Coloro che intendono avvalersi dell’esonero contributivo possono presentare domanda entro il 31 ottobre 2021.

Non è rilevante l’ordine di arrivo delle domande che dovranno in ogni caso essere presentate esclusivamente online attraverso l’Area Riservata del sito www.enpap.it.

Per verificare i requisiti e le modalità di accesso all’esonero contributivo consultare le specifiche istruzioni e le domande frequenti.

Si ricorda che qualsiasi richiesta di chiarimenti inviata agli Uffici tramite le varie modalità di contatto, sarà gestita a partire dal 23 agosto.

 
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto interministeriale che definisce i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero contributivo così come previsto dall’art. 1, commi 20 e ss., della Legge di Bilancio 2021. 

Per poter accedere all’esonero, gli Iscritti in possesso dei requisiti dovranno presentare domanda entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021, compresi coloro che avevano già espresso la facoltà di avvalersi dell’esonero dei contributi soggettivi in occasione della scadenza del 1° marzo 2021.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica e con le modalità che l’Ente comunicherà nei prossimi giorni nella SEZIONE COVID-19 del sito ENPAP.

Il Decreto prevede che l’esonero potrà essere concesso nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun professionista.

REQUISITI
Il Decreto ha confermato tra i destinatari dell’esonero i liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati escludendo coloro che, contemporaneamente alla libera professione, sono anche lavoratori dipendenti o pensionati ancora in attività, ad eccezione dei pensionati di invalidità.

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, gli Iscritti – con eccezione di coloro che hanno avviato l’attività professionale nell’anno 2020 – devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019
  • aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione all’Ente – individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività – non superiore a 50.000 euro.

Per l’accesso all’esonero è prevista la regolarità della contribuzione obbligatoria.

Attenzione! Ogni aggiornamento sarà comunicato tempestivamente e pubblicato nella SEZIONE COVID-19 del sito ENPAP.