È finalmente pervenuta l’approvazione da parte dei Ministeri viglianti, della delibera del Consiglio di amministrazione che aveva previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, dei versamenti contributivi dovuti sui redditi dell’anno 2019 e non versati entro il 1° ottobre 2020.
Secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione, la ripresa dei versamenti sospesi poteva avvenire:
- in soluzione unica entro il 31 dicembre 2020
o, in alternativa
- in 12 rate mensili, di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, da corrispondersi entro la fine di ogni mese dell’anno 2021.
Coloro che non vi hanno provveduto entro il 31 dicembre 2020, per non perdere il diritto di avvalersi della sospensione, devono versare entro la fine di ogni mese dell’anno 2021 la rata mensile di importo pari a un dodicesimo dell’importo dei contributi non pagati.
È sempre possibile estinguere il debito anticipatamente, anche se si è scelto il pagamento in 12 rate.
Nella sezione “Conto Personale” dell’area riservata del sito è possibile visualizzare in ogni momento l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2019.
Qualora non dovessero essere rispettati i termini previsti dalla dilazione, l’Ente sarà costretto ad applicare gli ordinari interessi di mora e sanzioni sul dovuto non versato, a decorrere dalla scadenza originaria.
COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI
Sia in caso di versamento del saldo in un’unica soluzione che in caso di utilizzo delle 12 rate, è possibile effettuare i versamenti esclusivamente tramite bonifico e F24 seguendo le indicazioni presenti a pagina 2 delle Istruzioni per il Versamento dei contributi oltre la scadenza del 1° ottobre 2020.