L’integrazione non modifica l’ordine cronologico con cui è stata presentata la domanda originaria.
Per integrare la domanda già presentata è necessario, entro e non oltre il 30 aprile 2020 – a pena di inammissibilità della domanda -, accedere alla propria Area Riservata e selezionare la voce “PRESTAZIONI ASSISTENZIALI –> Indennità COVID-19″ e dichiarare in quale situazione professionale si rientra tra:
essere lavoratore autonomo/libero professionista, ISCRITTO all’ENPAP NON IN VIA ESCLUSIVA e, pertanto, ANNULLA la RICHIESTA di INDENNITÀ di sostegno al reddito cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 marzo 2020, in attuazione dell’art. 44, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”).
Attenzione!
Non saranno ritenute ammissibili integrazioni presentate con altre modalità.
Coloro in possesso dei requisiti per accedere all’indennità (vedere Istruzioni) che non hanno ancora presentato domanda o la cui domanda presentata non è stata accolta, devono compilare la procedura presente nella sezione “Indennità Covid-19″ entro e non oltre il 30 aprile 2020, a pena di inammissibilità della stessa.