FAQ | Estensione indennità di maternità ai sensi della Legge n. 234/2021

Indice

In cosa consiste l’integrazione all’indennità di maternità prevista dalla Legge n. 234/2021?

Quali requisiti sono previsti per poter richiedere l’integrazione?

Quale reddito va considerato per verificare la condizione reddituale necessaria per ottenere l’estensione dell’indennità?

Cosa si intende per reddito complessivo?

Come viene aggiornato il limite reddituale di accesso per le indennità successive a quelle ricadenti nell’anno 2022?

Per quali eventi di maternità o paternità è possibile richiedere l’integrazione?

La richiesta di integrazione può essere effettuata anche per eventi già indennizzati?

Come posso presentare domanda di integrazione della maternità?

Come viene determinata la misura dell’indennità in caso di riconoscimento dell’integrazione?

 


In cosa consiste l’integrazione all’indennità di maternità prevista dalla Legge n. 234/2021?
L’art. 1, comma 239, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio dello Stato per l’anno 2022) dispone che alle lavoratrici autonome venga riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mensilità a decorrere dalla fine del periodo di maternità obbligatoria.

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Quali requisiti sono previsti per poter richiedere l’integrazione?
È possibile richiedere il beneficio a condizione che:

  1. il periodo di maternità o paternità sia iniziato in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022;
  2. il periodo ordinario di maternità o paternità, anche se iniziato prima del 1° gennaio 2022, sia parzialmente ricadente nella vigenza della legge, vale a dire sia ricadente per almeno un giorno nell’anno 2022.
  3. il reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali nell’anno precedente l’inizio del periodo obbligatorio di maternità o paternità sia inferiore a euro 8.145,00 (incrementato, per i periodi successivi al 2022, del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).

Le ulteriori tre mensilità non sono previste nel caso in cui i cinque mesi ordinari di maternità o paternità si siano conclusi prima del 01/01/2022.

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Quale reddito va considerato per verificare la condizione reddituale necessaria per ottenere l’estensione dell’indennità?
Il reddito da prendere a riferimento è quello complessivamente dichiarato ai fini fiscali, come riportato nella dichiarazione dei redditi del professionista presentata nell’anno precedente l’inizio della maternità o paternità.

inizio periodo maternità/paternità

reddito complessivo
da considerare

limite reddituale
di accesso

2022 (*)

2020

euro 8.145,00

2023

2021

euro 8.805,00

2024

2022

euro 9.280,47

(*) L’integrazione è applicabile anche ai periodi di maternità o paternità iniziati prima del 1° gennaio 2022 purché ricadenti per almeno un giorno nell’anno 2022

Esempio

Data parto: 16/05/2024
Data inizio periodo ordinario di maternità o paternità: 16/03/2024
Reddito complessivo di riferimento: anno 2022
Limite reddituale di accesso: euro 9.280,47

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Cosa si intende per reddito complessivo?
Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi imponibili ai fini IRPEF dichiarati dal richiedente ai fini fiscali (ivi inclusi quelli assoggettati a tassazione sostitutiva).

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Come viene aggiornato il limite reddituale di accesso per le indennità successive a quelle ricadenti nell’anno 2022?
La norma prevede che il tetto di reddito da considerarsi per poter accedere al beneficio deve tenere conto della variazione annuale dell’indice ISTAT che va a incrementare il reddito indicato nella norma (vedi tabella).
Pertanto, ad esempio per gli eventi con inizio del periodo maternità o paternità dal 01/01/2024 ed entro il 31/12/2024, il reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali nell’anno precedente tale inizio dev’essere inferiore a euro 9280,47 (ovvero euro 8.805,00 + variazione ISTAT).

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Per quali eventi di maternità o paternità è possibile richiedere l’integrazione?
È possibile presentare domanda per gli eventi di gravidanza, puerperio e di adozione. L’indennità aggiuntiva non viene riconosciuta nei casi di interruzione di gravidanza per motivi spontanei o volontari e in caso di affidamento non preadottivo (cosiddetto “collocamento temporaneo” o “affidamento provvisorio”) del minore.

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La richiesta di integrazione può essere effettuata anche per eventi già indennizzati?
Sì, in presenza dei requisiti reddituali previsti, è possibile richiedere l’integrazione anche per gli eventi di gravidanza, puerperio e di adozione già indennizzati, purché ricadenti temporalmente nei periodi coperti dalla norma (a partire dall’anno 2022).

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Come posso presentare domanda di integrazione della maternità?
Dopo aver verificato il diritto ad ottenere l’indennità aggiuntiva (sia in caso di nuova domanda o di integrazione di precedente domanda) sarà possibile presentare la richiesta accedendo all’Area riservata del sito www.enpap.it.
Nella sezione “Prestazioni assistenziali” occorre selezionare la funzione “Richiedi supplemento”, resa disponibile solo per le iscritte e gli iscritti aventi titolo.
Compilata la domanda e confermato l’invio della stessa, viene generata la ricevuta in pdf che potrà essere stampata e salvata.

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Come viene determinata la misura dell’indennità in caso di riconoscimento dell’integrazione?
L’indennità per i tre mesi aggiuntivi viene determinata con le modalità utilizzate per il calcolo dell’ordinario periodo di copertura obbligatoria, come previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche e integrazioni nonché dal Regolamento di maternità dell’Ente.

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Data ultimo aggiornamento 09/02/2024