Esonero contributivo | Domande frequenti (F.A.Q.)

Torna alla Sezione Covid-19 | Esonero contributivo

Indice domande
Quali sono i requisiti per poter richiedere l’esonero?
Sono iscritto con decorrenza dal 2020, posso richiedere l’esonero?
Sono iscritto con decorrenza dal 2021, posso richiedere l’esonero?
Entro quale data può essere richiesto l’esonero?
Come si effettua la richiesta di esonero?
Oltre a svolgere la libera professione, sono stato/sono anche un lavoratore dipendente. Posso accedere all’esonero?
Oltre a svolgere la libera professione, sono stato/sono anche titolare di Co.Co.Co per attività diversa da quella di psicologo e ho versato/verso i relativi contributi all’INPS. Posso accedere all’esonero?
Oltre a svolgere la libera professione, sono stato/sono anche titolare di borsa di studio/dottorato e ho versato/verso i relativi contributi all’INPS. Posso accedere all’esonero?
Svolgo attività ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale 31/3/2020 per gli Psicologi Ambulatoriali. Posso accedere all’esonero?
Oltre a svolgere la libera professione, sono stato/sono anche un pensionato. Posso accedere all’esonero?
Cosa si intende per posizione regolare?
A quale reddito si fa riferimento per il limite dei 50mila euro per l’accesso all’esonero?
Come si verifica il calo del fatturato del 33%?
Eventuali indennità assistenziali percepite dall’ENPAP vanno considerate per la verifica del calo del fatturato?
Nel verificare il calo del fatturato, rilevano le indennità Covid-19 (Reddito di ultima istanza – art. 44 del Decreto “Cura Italia”) eventualmente percepite nell’anno 2020?
Nell’anno 2019 non ho conseguito alcun compenso né reddito da libera professione. Posso accedere all’esonero?
Quale effetto comporta l’esonero dei contributi sul saldo redditi 2020?
Su quali contributi si applica l’esonero?
Quanto mi viene riconosciuto in caso di esonero?
Entro quanto tempo mi viene riconosciuto l’importo relativo all’esonero?
Ho già richiesto l’esonero in occasione dell’acconto sui redditi 2020 e ho i requisiti per richiederlo in base al nuovo Decreto Interministeriale. Devo rifare domanda?
Ho già richiesto l’esonero in occasione dell’acconto 2020 ma non ho i requisiti per richiederlo in base al nuovo Decreto Interministeriale. Come mi devo comportare? Cosa accade su quanto non pagato in acconto?
Devo annullare la domanda di esonero e ho già presentato la comunicazione reddituale. È possibile?
Ho presentato domanda di esonero: come viene considerato, ai fini della regolarità, l’anno 2020?
Ho già versato la contribuzione oggetto di esonero e, pertanto, risulta un’eccedenza per l’anno 2020. Posso chiederla a rimborso?
Voglio presentare domanda di esonero ma ho già presentato la dichiarazione reddituale. È possibile?


Quali sono i requisiti per poter richiedere l’esonero?
Per avvalersi dell’esonero devono coesistere tutte seguenti condizioni:

  • aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito professionale pari o inferiore a euro 50.000;
  • aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • non essere stato, per il periodo oggetto di esonero titolare di pensione diretta, fatta eccezione a tal fine per l’assegno ordinario di invalidità (art. 1 Legge n. 222/1984) e la pensione di invalidità corrisposta dall’ENPAP;
  • di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.
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Sono iscritto con decorrenza dal 2020, posso richiedere l’esonero?
Si, è possibile. In tal caso non vanno considerati i requisiti relativi al limite reddituale dei 50mila euro di reddito professionale del 2019 e il calo del fatturato tra l’anno 2020 e 2019, mentre devono ricorrere tutte le altre condizioni previste dal Decreto Interministeriale.

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Sono iscritto con decorrenza dal 2021, posso richiedere l’esonero?
No, poiché per gli Iscritti con decorrenza dal 2021 non ci sono ancora adempimenti contributivi da effettuare entro lo stesso anno.

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Entro quale data può essere richiesto l’esonero?
La domanda per accedere all’esonero deve essere inoltrata entro e non oltre il 31 ottobre 2021. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno ritenute ammissibili. Non è previsto un ordine di priorità di presentazione.

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Come si effettua la richiesta di esonero?
La domanda di esonero va presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile nella propria Area Riservata del sito ENPAP, accedendo alla sezione ADEMPIMENTI>Comunicazioni reddituali e saldo e selezionando l’anno 2020.
Al termine della compilazione verrà generata la ricevuta di presentazione con il calcolo in modalità ordinaria (pagina 1) e il calcolo con esonero (pagina 2) e un’ulteriore ricevuta per la richiesta di esonero.
Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la copia completa di un valido documento di riconoscimento (fronte/retro) e del codice fiscale. L’Ente effettuerà le verifiche necessarie circa la completezza della domanda.

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Oltre a svolgere la libera professione, sono stato/sono anche un lavoratore dipendente. Posso accedere all’esonero?
No. I professionisti che nel periodo oggetto di esonero sono stati titolari di lavoro dipendente (pubblico o privato e indipendentemente dalla durata) non possono accedere all’esonero. Unica eccezione sono i contratti di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

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Oltre a svolgere la libera professione, sono stato/sono anche titolare di Co.Co.Co per attività diversa da quella di psicologo e ho versato/verso i relativi contributi all’INPS. Posso accedere all’esonero?
Sì. Lo svolgimento di una collaborazione coordinata e continuativa è compatibile con l’esonero.  Si ricorda al riguardo che la domanda può essere presentata a un solo ente di previdenza.

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Oltre a svolgere la libera professione, sono stato/sono anche titolare di borsa di studio/dottorato e ho versato/verso i relativi contributi all’INPS. Posso accedere all’esonero?
Sì. La borsa di studio e il dottorato sono compatibili con l’esonero.  Si ricorda al riguardo che la domanda può essere presentata ad un solo Ente di previdenza.

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Svolgo attività ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale 31/3/2020 per gli Psicologi Ambulatoriali. Posso accedere all’esonero?
Sì. L’attività ambulatoriale si configura come libera professione per la quale si versa la relativa contribuzione all’ENPAP e, pertanto, è compatibile con l’esonero.

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Oltre a svolgere la libera professione, sono stato/sono anche un pensionato. Posso accedere all’esonero?
No. I professionisti che nel periodo oggetto di esonero sono stati titolari di pensione non possono accedere all’esonero, a eccezione dei percettori di pensione di invalidità erogata da ENPAP.

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Cosa si intende per posizione regolare?
Per regolarità della posizione si intende aver effettuato tutte le comunicazioni annuali del reddito professionale, ivi inclusa la dichiarazione in scadenza al 01/10/2021 e aver interamente versato la contribuzione prevista, oltre a eventuali interessi e sanzioni.
Eventuali piani di rateazione dei debiti in corso concordati con l’ENPAP, non consentono di considerare la posizione come regolare.
L’accertamento della regolarità contributiva da parte dell’Ente avverrà a partire dal 01/11/2021.

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A quale reddito si fa riferimento per il limite dei 50mila euro per l’accesso all’esonero?
Per verificare il limite dei 50mila euro per accedere all’esonero, occorre far riferimento, anche per gli Iscritti che aderiscono al regime forfettario, al reddito professionale conseguito nell’anno 2019, calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e costi inerenti all’attività.

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Come si verifica il calo del fatturato del 33%?
Per verificare il calo di fatturato tra l’anno 2020 e l’anno 2019, occorre confrontare i relativi corrispettivi lordi derivanti dalla professione di psicologo: il valore dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto a quello del 2019.

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Eventuali indennità assistenziali percepite dall’ENPAP vanno considerate per la verifica del calo del fatturato?
Le indennità percepite dall’Ente negli anni 2019 e 2020 (ad esempio maternità, malattia, ecc.) non vanno considerate ai fini della comparazione dei valori lordi (per maggiori dettagli si veda al riguardo anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 14/5/2021, punto 3).

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Nel verificare il calo del fatturato, rilevano le indennità Covid-19 (Reddito di ultima istanza – art. 44 del Decreto “Cura Italia”) eventualmente percepite nell’anno 2020?
Le indennità Covid-19 non vanno dichiarate ai fini fiscali e, pertanto, non rilevano in alcun modo ai fini del fatturato.

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Nell’anno 2019 non ho conseguito alcun compenso né reddito da libera professione. Posso accedere all’esonero?
No. L’esonero riguarda esclusivamente gli iscritti che nel 2019 hanno conseguito un reddito professionale e dei corrispettivi (fatturato). Per accedere all’esonero è necessario poter dimostrare il calo del fatturato comparando i redditi dell’anno 2020 con quelli dell’anno 2019.

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Quale effetto comporta l’esonero dei contributi sul saldo redditi 2020?
L’Iscritto che si avvale dell’esonero di cui al Decreto Interministeriale, dovrà effettuare la comunicazione reddituale prevista annualmente entro la scadenza del 1° ottobre 2021 accedendo alla propria Area Riservata e selezionando la voce “ADEMPIMENTI>Comunicazioni reddituali e saldo” e selezionare l’anno 2020.
Al termine della presentazione verrà generato il calcolo della contribuzione dovuta e la ricevuta di presentazione contenente i dati della contribuzione da versare con e senza esonero (pagina 1 e pagina 2).

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Su quali contributi si applica l’esonero?
L’esonero riguarda i contributi previdenziali (contributo soggettivo) in scadenza entro il 31/12/2021. Sono quindi esclusi dall’esonero la contribuzione integrativa (2%) e il contributo di maternità.

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Quanto mi viene riconosciuto in caso di esonero?
L’esonero è pari all’importo del contributo soggettivo dovuto, con un limite massimo pro capite di 3.000 euro.
In ogni caso la misura dell’esonero applicata in fase di calcolo del saldo sui redditi 2020 deve intendersi provvisoria. Infatti per conoscere l’esatto importo dell’esonero spettante sarà emanato un successivo Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno titolo.
Dopo tale fase verrà data comunicazione agli interessati dell’importo dell’esonero effettivamente spettante e, nel caso in cui l’esonero copra solo in parte la contribuzione, verrà assegnato all’iscritto il termine di 60 giorni per versare (senza maggiorazioni per interessi e sanzioni) l’eventuale quota residua a proprio carico.

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Entro quanto tempo mi viene riconosciuto l’importo relativo all’esonero?
La misura dell’esonero applicata in fase di calcolo del saldo sui redditi 2020 deve intendersi provvisoria e corrisponde al contributo soggettivo dovuto (con un limite massimo di euro 3.000). Per l’esatta determinazione dell’importo dell’esonero sarà emanato un successivo Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno titolo. Solo dopo tale fase verrà data comunicazione agli interessati dell’importo dell’esonero effettivamente spettante. Nel caso in cui l’esonero copra solo in parte la contribuzione, verrà assegnato all’iscritto il termine di 60 giorni per versare (senza maggiorazioni per interessi e sanzioni) l’eventuale quota residua a proprio carico.

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Ho già richiesto l’esonero in occasione dell’acconto sui redditi 2020 e ho i requisiti per richiederlo in base al nuovo Decreto Interministeriale. Devo rifare domanda?
Sì. Per poter applicare l’esonero previsto dal Decreto Interministeriale in occasione del versamento del saldo 2020, in scadenza al 1° ottobre 2021, va necessariamente presentata una nuova richiesta in quanto sono variati i requisiti di accesso oggetto dell’autocertificazione. La nuova richiesta di esonero dovrà essere compilata contestualmente alla presentazione della comunicazione reddituale relativa ai redditi 2020 anche al fine di determinare l’importo della contribuzione da versare a saldo per lo stesso anno.
L’Ente, verificata la corretta definizione della contribuzione a saldo e l’ammissibilità della nuova richiesta di esonero, non applicherà interessi e sanzioni sui contributi soggettivi non versati in acconto purché,  sempre in relazione all’acconto, siano stati correttamente corrisposti il contributo integrativo e quello di maternità.

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Ho già richiesto l’esonero in occasione dell’acconto 2020 ma non ho i requisiti per richiederlo in base al nuovo Decreto Interministeriale. Come mi devo comportare? Cosa accade su quanto non pagato in acconto?
Qualora per effetto differenti requisiti del Decreto non potessero essere confermate le condizioni per accedere all’esonero, occorre comunicare il reddito professionale e determinare la contribuzione dovuta a saldo per l’anno 2020 in misura piena effettuandone il relativo versamento.
L’Ente,  verificata la corretta definizione della contribuzione a saldo, non applicherà interessi e sanzioni (che vengono temporaneamente esposti in estratto conto in misura ordinaria) sui contributi soggettivi non versati in acconto purché, sempre in relazione all’acconto, siano stati correttamente corrisposti il contributo integrativo e quello di maternità.

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Devo annullare la domanda di esonero e ho già presentato la comunicazione reddituale. È possibile?
Sì. È necessario accedere alla propria Area Riservata, selezionare la voce “ADEMPIMENTI>Comunicazioni reddituali e saldo”, successivamente l’anno 2020, e quindi annullare la domanda di esonero nella sezione “Integrazione Domanda Esonero”. Se i dati della comunicazione reddituale già presentata restano invariati, è possibile verificare il nuovo importo del saldo contributivo generato senza esonero nella ricevuta di presentazione (pagina 1).

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Ho presentato domanda di esonero: come viene considerato, ai fini della regolarità, l’anno 2020?
L’eventuale scopertura che si genera provvisoriamente con l’adesione all’esonero non costituirà irregolarità per l’anno 2020, purché risulti versata la parte non oggetto di esonero (contributo integrativo e di maternità). Si ricorda inoltre che per l’esatta determinazione dell’importo dell’esonero sarà emanato un successivo Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno titolo. Dopo tale fase potrà essere data comunicazione agli interessati di quanto spettante e, nel caso in cui l’esonero copra solo in parte la contribuzione, verrà assegnato all’iscritto il termine di 60 giorni per versare l’eventuale quota residua a proprio carico.

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Ho già versato la contribuzione oggetto di esonero e, pertanto, risulta un’eccedenza per l’anno 2020. Posso chiederla a rimborso?
La misura dell’esonero applicata in fase di calcolo del saldo sui redditi 2020 deve intendersi provvisoria. Per l’esatta determinazione dell’importo dell’esonero sarà emanato un successivo Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno titolo. Solo dopo l’emanazione del predetto Decreto, laddove venisse confermata un’eccedenza contributiva, la stessa potrà essere chiesta a rimborso ovvero utilizzata per la copertura di pagamenti successivi.

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Voglio presentare domanda di esonero ma ho già presentato la dichiarazione reddituale. È possibile?
Sì. Fino al termine ultimo del 31/10/2021 è possibile presentare la domanda di esonero accedendo alla propria Area Riservata, selezionando la voce “ADEMPIMENTI> Comunicazioni reddituali e saldo” e a seguire l’anno 2020 per ripetere la procedura.  Dopo aver inserito la richiesta di esonero e la comunicazione reddituale, sarà possibile generare una nuova ricevuta di presentazione della comunicazione, con il calcolo in modalità ordinaria (pagina 1) e il calcolo con esonero (pagina 2) e un’ulteriore ricevuta per la richiesta di esonero.

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Data ultimo aggiornamento 14/09/2021