TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO: CHI NE HA DIRITTO
LE SCADENZE
ACCONTO – SCADENZA 1° MARZO
COMUNICAZIONE REDDITUALE E SALDO – SCADENZA 1° OTTOBRE
COME PUOI PAGARE
UTILIZZO DEI CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA
Scadenza 1° ottobre 2024 |
TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
I contributi da versare annualmente all’ENPAP sono tre:
- Contributo soggettivo
Corrisponde al 10% del tuo reddito netto, con un minimo di 856,00 euro(*).
Annualmente, in occasione della presentazione della comunicazione reddituale, è possibile decidere se elevare la percentuale di contribuzione minima (pari al 10%) fino ad un massimo del 30%, con incrementi di due punti percentuali (12%, 14%, 16%, ecc.).Se sei pensionato ENPAP, in fase di compilazione della comunicazione reddituale, potrai applicare – ai fini del calcolo dell’importo dovuto a titolo di contributo soggettivo – l’aliquota dimezzata pari al 5% del reddito netto, fermo restando il pagamento del contributo soggettivo minimo, oppure optare per l’aliquota ordinaria, pari al 10% elevabile facoltativamente fino al 30%.
Perché versare una percentuale di contribuzione maggiore
Scegliere una percentuale di contribuzione superiore al minimo, consente di elevare l’importo della pensione che si riceverà al momento del pensionamento.
Il contributo annualmente versato verrà accreditato sulla tua posizione personale in ENPAP e ogni anno i versamenti effettuati (montante contributivo) si rivaluteranno.
Quando raggiungerai l’età della pensione (a partire dai 65 anni, con almeno cinque anni di effettiva contribuzione), l’intero ammontare dei tuoi versamenti e dei rendimenti maturati servirà a determinare l’importo della tua pensione. - Contributo integrativo
Corrisponde al 2% del tuo corrispettivo lordo con un minimo di 66,00 euro(*). Il contributo integrativo proviene dalla quota aggiuntiva obbligatoria del 2% (ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96). Questa parte di contribuzione serve per finanziare le spese di funzionamento dell’ENPAP e per garantirti alcuni servizi, come l’assistenza sanitaria integrativa e l’indennità di malattia o infortunio.
- Contributo di maternità
Corrisponde a una quota fissa per finanziare l’indennità di maternità delle colleghe che diventano madri. Per il 2023 è stabilita in 130,00 euro.
Per sapere qual è il reddito netto e il corrispettivo lordo, è sufficiente individuare le cifre riportate nella tua dichiarazione dei redditi (ad esempio Modello Redditi PF, Modello Redditi SP, Modello 730, CU) così come indicati nelle istruzioni rilasciate ogni anno dall’ENPAP per la compilazione della comunicazione reddituale annuale.
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RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO: CHI NE HA DIRITTO
Il contributo soggettivo minimo, pari ad euro 856,00(*), può eventualmente essere ridotto in presenza di determinate condizioni e in ogni caso, seppure in presenza del diritto a riduzione, quale contributo soggettivo è dovuto il 10% del reddito netto prodotto.
Solo coloro che si trovano in una delle condizioni di seguito riportate, possono richiedere, in fase di compilazione della comunicazione reddituale ENPAP, la riduzione del contributo soggettivo minimo:
euro 428,00(*) |
|
euro 286,00(*) |
iscritti all’ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni |
euro 172,00(*) |
conseguito nel corso dell’anno un reddito netto professionale inferiore a euro 1.712,00 |
Nella tabella di seguito sono riportati gli effetti delle riduzioni rapportate al reddito netto prodotto.
ENTITÀ ANNUA |
CONTRIBUTO SOGGETTIVO DOVUTO |
|||
Iscritto ENPAP |
Iscritto ENPAP con riduzioni fino al 50% |
Iscritto ENPAP da non oltre 3 anni |
Iscritto ENPAP |
|
da euro 0,00 a euro 2.860,00 |
euro 856,00(*) | euro 428,00(*) | euro 286,00(*) | euro 172,00(*) |
da euro 2.860,01 a euro 4.280,00 |
euro 856,00(*) | euro 428,00(*) | 10% del reddito netto(**) |
|
da euro 4.280,01 a euro 8.560,00 |
euro 856,00(*) | 10% del reddito netto(**) |
10% del reddito netto(**) |
|
oltre euro 8.560,00 | 10% del reddito netto(**) |
10% del reddito netto(**) |
10% del reddito netto(**) |
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LE SCADENZE
Durante l’anno le scadenze sono due:
- 1° marzo, versamento dell’acconto;
- 1° ottobre, presentazione della comunicazione reddituale e versamento del saldo.
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Entro il 1° marzo di ciascun anno dovrà essere versato l’acconto pari al 70% dei contributi soggettivo e integrativo dovuti nell’anno precedente, cosiddetto METODO STORICO.
Ad esempio l’acconto sui redditi 2023, da versare entro il 1° marzo 2024, si calcolerà sui redditi dell’anno 2022.
Se la percentuale così calcolata risulta inferiore ai contributi minimi (vedi paragrafo TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI), saranno dovuti rispettivamente questi ultimi.
Calcolare l’acconto è semplice: è sufficiente accedere all’Area Riservata, selezionare la voce “ACCONTO” e successivamente la voce “Calcolo acconto metodo storico”. Una volta ottenuto l’importo, comprensivo anche dell’importo del contributo di maternità , potrai procedere con il pagamento attraverso le modalità che preferisci tra PagoPA, F24, bonifico bancario o Carta di Credito ENPAP.
Attenzione! Gli eredi degli iscritti deceduti non sono obbligati al versamento dell’acconto relativamente agli adempimenti a tale titolo la cui scadenza è successiva alla data del decesso. |
Se pensi di aver guadagnato meno dell’anno precedente e non vuoi pagare un acconto molto superiore al reddito effettivo che hai conseguito, puoi avvalerti del METODO PREVISIONALE. Con questo metodo ti è possibile ricalcolare, sotto la tua responsabilità, l’importo dell’acconto sulla base del minore reddito conseguito nell’anno. Anche in questo caso calcolare l’importo dell’acconto è semplice: è sufficiente accedere all’Area Riservata, selezionare la voce “ACCONTO” e successivamente la voce “Calcolo acconto metodo previsionale”.
Se adotti il metodo previsionale senza un reale calo del reddito, a ottobre, con la compilazione della comunicazione reddituale, ti troverai a dover versare interessi e sanzioni sulla parte di acconto che non hai versato rispetto al metodo storico.
Attenzione! In deroga, puoi versare l’acconto nei 150 giorni oltre la scadenza del 1° marzo, con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,375% mensile (4,50% annuo)(***). |
ISTRUZIONI ACCONTO IN SCADENZA IL 1° MARZO 2024 (redditi anno 2023)
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COMUNICAZIONE REDDITUALE E SALDO
Al 1° ottobre avrai a tua disposizione la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF (ad esempio Modello Redditi PF, Modello Redditi SP, Modello 730, CU). Dovrai accedere alla tua Area Riservata, selezionare la voce “COMUNICAZIONI REDDITUALI E SALDO” e selezionare “Inserisci Comunicazione Reddituale”.
A questo punto dovrai semplicemente selezionare l’anno del reddito da dichiarare e riportare i dati del reddito netto e dei corrispettivi lordi così come indicati all’interno delle istruzioni rilasciate dall’ENPAP in occasione di ogni scadenza e disponibili all’interno dell’Area Riservata. Una volta presentata la dichiarazione e confermati i dati, il sistema calcolerà l’importo del saldo che devi versare – già detratto dell’acconto versato a marzo – e potrai procedere con il pagamento dei contributi attraverso il metodo di pagamento che preferisci tra PagoPA, F24, bonifico bancario o Carta di Credito ENPAP).
Attenzione! In deroga, puoi versare il saldo rateizzandolo fino a 150 giorni oltre la scadenza del 1° ottobre, con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,375% mensile (4,50% annuo)(*). |
ISTRUZIONI COMUNICAZIONE REDDITUALE E SALDO IN SCADENZA IL 1° OTTOBRE 2024 (redditi anno 2023) Per maggiori informazioni sulla compilazione della comunicazione reddituale e calcolo del saldo relativo ai redditi anno 2023 (scadenza 01/10/2024) consulta le istruzioni o le FAQ presenti all’interno della sezione ENPAP RISPONDE.
FAQ E INVIO QUESITI
Se non hai trovato la risposta ai tuoi dubbi nelle FAQ, invia il tuo quesito utilizzando la funzionalità “Invia un quesito” presente in calce alle FAQ |
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PagoPA
ENPAP ha aderito al sistema di pagamento PagoPA. Si tratta di un sistema sicuro e semplice per effettuare pagamenti elettronici in favore delle Amministrazioni aderenti. Vi si accede direttamente dal calcolo dell’acconto presente nell’Area Riservata del sito ENPAP.
Questo metodo di pagamento può essere utilizzato soltanto entro la scadenza prevista nell’anno (acconto entro il 1° marzo – saldo entro il 1° ottobre).
Per maggiori informazioni su questa modalità di pagamento clicca QUI.
Attenzione! Con la stessa decorrenza non sarà più possibile utilizzare come modalità di pagamento dei contributi il M.Av. |
F24
Attraverso il modello F24 è possibile effettuare, anche in più soluzioni, i versamenti degli importi dovuti all’ENPAP.
A tal fine, sono state istituite le seguenti causali di versamento:
causale | descrizione causale |
ECTR | da utilizzare per il versamento dei contributi relativi ad acconto e/o saldo |
EINT | da utilizzare per il versamento degli interessi |
ESNZ | da utilizzare per il versamento delle sanzioni |
ERC2 | da utilizzare per la regolarizzazione integrale della posizione contributiva |
ERPS | da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto periodi di studio |
EAPR | da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto degli anni di esercizio professionale precedenti la fondazione dell’Ente |
In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali devono essere esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0007”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa”, l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “aaaa” (non valorizzare il mese oppure valorizzare a zero “00”);
- nel campo “periodo di riferimento a mm/aaaa”, nessun valore oppure valorizzare a zero l’anno e/o il mese di competenza del contributo da versare;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
Consulta le istruzioni per la compilazione.
Attenzione! In caso di pagamenti effettuati per la regolarizzazione di debiti relativi ad annualità pregresse, l’importo versato (in particolar modo nei casi di pagamento parziale delle somme scoperte) verrà distribuito partendo dalle annualità meno recenti andando a coprire prioritariamente: 1) contributo integrativo; 2) contributo di maternità; 3) contributo soggettivo; 4) sanzioni e/o interessi.
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Bonifico bancario
Se invece preferisci pagare con bonifico bancario, suddividendo il dovuto anche in più versamenti, potrai farlo utilizzando queste coordinate e causali:
beneficiario | ENPAP-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi presso Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma |
IBAN | IT02Y0569603211000077000X83 |
BIC/SWIFT | POSOIT22 |
causale unica |
Per il versamento di contributi (acconto o saldo), interessi e sanzioni la causale è unica ed è composta dal tuo codice fiscale seguita dalla lettera R e l’anno di riferimento. Ad esempio per i redditi 2023 dovrai indicare: Ad esempio per regolarizzare eventuali scoperture pregresse |
Carta di credito ENPAP (circuito Nexi/VISA e Banca Popolare di Sondrio)
L’Iscritto già possessore di Carta di Credito ENPAP, può effettuare il pagamento direttamente online attraverso l’Area Riservata. La Carta di Credito ENPAP consente di effettuare i versamenti e avere l’addebito dell’importo sul proprio conto bancario il mese successivo. Sarà sufficiente inserire l’importo da versare, selezionare la causale e seguire la procedura. Accedi all’Area Riservata, seleziona la voce “CARTA ENPAP E ALTRI SERVIZI BANCARI” e clicca su “Portale PopSo”.
Attenzione! Non c’è bisogno che contatti l’ENPAP per avere conferma della ricezione del pagamento o che invii copia del versamento. Ogni singolo pagamento sarà visualizzabile non prima di 5 giorni lavorativi all’interno dell’Area Riservata sotto la voce “Storico Versamenti” (visualizzabile all’interno della sezione “DOCUMENTI”) e all’interno del tuo CONTO PERSONALE.
Nel caso di pagamenti effettuati con causale RC2 (bonifico, carta di credito o con F24) finalizzati a regolarizzare parzialmente eventuali scoperture pregresse (ad esclusione quindi dell’anno corrente), gli stessi verranno imputati a copertura dei debiti scaduti partendo dalle annualità meno recenti, distribuendo l’importo versato – per ciascun anno – in primis al contributo integrativo e a seguire al contributo di maternità, al contributo soggettivo, nonché alle sanzioni e agli interessi. |
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UTILIZZO DEI CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA
Se sul tuo estratto conto (accessibile dall’Area Riservata sotto la voce “CONTO PERSONALE”) sono riportati importi versati in eccedenza, l’Ente provvede a riportarli direttamente come anticipo sulle somme dovute per l’anno successivo senza necessità di una tua richiesta. L’operazione avviene previa verifica circa la regolarità della posizione dichiarativa e contributiva, in tempo utile per la scadenza della dichiarazione annuale del 1° ottobre.
Se gli importi versati in eccedenza sono superiori a euro 1.000,00, compilando online il modulo “Richiesta restituzione o trasferimento importi versati in eccedenza“, presente a fine pagina del “CONTO PERSONALE”, puoi optare per la restituzione o il trasferimento dell’importo eccedente.
In caso di restituzione, gli importi vengono trasferiti a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di compilazione della richiesta online, previa copertura di eventuali importi a debito precedentemente maturati sulla posizione contributiva.
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(*)In vigore dal 01/01/2024. |
(***)In vigore a partire dai redditi anno 2023. Clicca QUI per visualizzare i tassi di interesse vigenti tempo per tempo |
Data ultimo aggiornamento 09/08/2024