Puoi riscattare gli anni di studio (università e specializzazione) e/o i periodi di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente versando, per quei periodi, una contribuzione previdenziale interamente deducibile dal reddito (art. 28 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza).
L’utilità del riscatto risiede sostanzialmente nell’aumento del tuo montante contributivo e quindi nell’aumento della base di calcolo della tua pensione. Con il metodo contributivo, su cui si basa l’ENPAP, il riscatto ha un effetto equivalente a quello di compiere versamenti aggiuntivi rispetto al contributo soggettivo minimo del 10%: otterrai così un aumento del capitale versato nel tuo conto previdenziale personale (montante contributivo) e quindi un aumento dell’importo del rateo di pensione.
EFFETTI SULL’ANZIANITÀ
EFFETTI FISCALI
REQUISITI PER RISCATTARE GLI ANNI DI STUDIO O DI SPECIALIZZAZIONE
REQUISITI PER RISCATTARE I PERIODI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRECEDENTI L’ISTITUZIONE DELL’ENTE
PRESENTAZIONE DOMANDA DI RISCATTO ANNI DI STUDIO
PRESENTAZIONE DOMANDA DI RISCATTO PERIODI DI ATTIVITÀ PRECEDENTI L’ISTITUZIONE DELL’ENTE
CALCOLO DELL’IMPORTO DA VERSARE
COME VERSARE
EFFETTI SULL’ANZIANITÀ
Il riscatto dei periodi di esercizio professionale precedenti l’istituzione dell’ENPAP non ha effetto dal punto di vista dell’anzianità mentre il riscatto degli anni di studio ha effetto sull’anzianità (Legge n. 247/2007).
In ogni caso, l’età minima di pensionamento per tutti gli iscritti ENPAP è fissata a 65 anni.
Riscatto di anni di studio
I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto di riscatto degli anni di studio che non siano già coperti da contribuzione regolarmente corrisposta, consentono di incrementare l’entità del montante contributivo e sono utili ai fini del calcolo della pensione (art. 6 del Regolamento per il riscatto degli anni di studio).
A tale ultimo riguardo, la Legge n. 247/2007 ha modificato il comma 1 dell’articolo 7 della Legge n. 335/95, prevedendo che, ai fini del predetto computo, diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.
Riscatto di periodi di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente
I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto di riscatto di periodi di attività professionale di Psicologo svolta precedentemente all’istituzione dell’Ente e a partire dalla iscrizione all’Albo consentono, purché regolarmente corrisposti, di incrementare l’entità della contribuzione soggettiva utile ai fini del montante contributivo (art. 6 del Regolamento per il riscatto dei periodi precedenti all’istituzione dell’Ente).
Attenzione! In ogni caso, l’età minima di pensionamento per tutti gli iscritti ENPAP è fissata a 65 anni. |
EFFETTI FISCALI
I contributi per i periodi riscattati non vengono collocati sugli anni a cui si riferiscono ma sull’anno di effettivo versamento. Per l’anno in cui è effettuato, il versamento è interamente deducibile dal reddito imponibile in quanto contributo previdenziale obbligatorio (articolo 13, Decreto Legislativo n. 47/2000 che ha modificato l’articolo 10, del DPR n. 917/1986 “Testo Unico delle imposte sui redditi”).
Hai aderito al regime fiscale forfettario? Il riscatto è una facoltà e, in quanto tale, non risponde a un obbligo di legge. Pertanto i “contributi da riscatto” sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa di ottenere il riconoscimento contributivo dei periodi durante i quali essi risultano non coperti da contribuzione. Non si potranno, pertanto, dedurre i contributi versati per il riscatto poiché la Legge n. 190/2014 prevede espressamente ed esclusivamente, per coloro che applicano il regime forfettario, la deduzione dal reddito dei contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. |
REQUISITI PER RISCATTARE GLI ANNI DI STUDIO O DI SPECIALIZZAZIONE
Per riscattare gli anni di studio e di specializzazione (Regolamento) servono invece i seguenti requisiti:
- almeno 5 anni di effettiva contribuzione già versata;
- essere in regola con l’invio delle comunicazioni reddituali obbligatorie.
REQUISITI PER RISCATTARE I PERIODI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRECEDENTI L’ISTITUZIONE DELL’ENTE
Per riscattare i periodi di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente (Regolamento) servono i seguenti requisiti:
- essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi da una data anteriore al 1° gennaio 1996;
- avere maturato almeno 5 anni di versamenti all’ENPAP;
- aver effettivamente esercitato l’attività come psicologo in libera professione nel periodo compreso fra la tua data di iscrizione all’Ordine e il 31 dicembre 1995.
PRESENTAZIONE DOMANDA DI RISCATTO ANNI DI STUDIO
Puoi presentare domanda di riscatto anni di studio esclusivamente online selezionando l’apposita voce presente nella sezione PRESTAZIONI PREVIDENZIALI dell’Area Riservata.
Prima di procedere con la compilazione della domanda, procurati la seguente documentazione da allegare in formato elettronico (dimensioni massime per file 3Mb):
- estratto conto contributivo (documento non obbligatorio)
- documento di identità
Attenzione! La domanda di riscatto è soggetta al solo termine del sessantacinquesimo anno di età. In ogni caso è opportuno che l’operazione di riscatto venga definita il prima possibile per far sì che i relativi contributi possano rivalutarsi per un periodo più lungo. |
Una volta ricevuta la tua domanda, la esamineremo e ti restituiremo il calcolo dell’ammontare di contributi che dovresti versare. Potrai così valutare la convenienza economica dell’operazione rispetto alla tua personale situazione e decidere se procedere o meno al versamento. Qualora decidessi di non procedere, potrai comunque ripresentare la domanda in un momento successivo e ricevere una nuova valutazione.
Lo stato di avanzamento è monitorabile accedendo alla sezione “PRESTAZIONI PREVIDENZIALI>Domande previdenziali” e alla sezione “ENPAP RISPONDE>Verifica lo stato di lavorazione delle domande”.
PRESENTAZIONE DOMANDA DI RISCATTO PERIODI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRECEDENTI L’ISTITUZIONE DELL’ENTE
Puoi presentare domanda di riscatto dei periodi di attività precedenti l’istituzione dell’Ente compilando l’apposito modulo:
Attenzione! La domanda di riscatto è soggetta al solo termine del sessantacinquesimo anno di età. In ogni caso è opportuno che l’operazione di riscatto venga definita il prima possibile per far sì che i relativi contributi possano rivalutarsi per un periodo più lungo. |
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere restituito all’ENPAP tramite PEC all’indirizzo previdenza@pec.enpap.it allegando copia fronte-retro di un valido documento di identità.
Una volta ricevuta la tua domanda, la esamineremo e ti restituiremo il calcolo dell’ammontare di contributi che dovresti versare. Potrai così valutare la convenienza economica dell’operazione rispetto alla tua personale situazione e decidere se procedere o meno al versamento. Qualora decidessi di non procedere, potrai comunque ripresentare la domanda in un momento successivo e ricevere una nuova valutazione.
CALCOLO DELL’IMPORTO DA VERSARE
L’importo da versare viene calcolato con le seguenti modalità:
- Riscatto di anni di studio
10% della media dei redditi netti professionali dei 4 anni precedenti la domanda di riscatto, moltiplicato per il numero di anni da riscattare.
L’aliquota del 10% può essere facoltativamente elevata, con incrementi di due punti percentuali, fino al 30 per cento.
Per ciascun anno da riscattare, il versamento non può comunque essere inferiore al contributo soggettivo minimo di 780,00 euro.
- Riscatto di anni di periodi di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente
10% della media dei redditi netti professionali dei 5 anni precedenti la domanda di riscatto, moltiplicato per il numero di anni da riscattare.
L’aliquota del 10% può essere facoltativamente elevata, con incrementi di due punti percentuali, fino al 30 per cento.
Per ciascun anno da riscattare, il versamento non può comunque essere inferiore al contributo soggettivo minimo di 780,00 euro
COME VERSARE
Se decidi di aderire al riscatto e di versare i contributi, potrai farlo in due modi:
- Anni di studio
- in un’unica soluzione
- in rate mensili senza interessi per un periodo massimo di 120 mesi (10 anni)
- Anni di periodi di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente
- in un’unica soluzione
- in rate mensili per un periodo di durata non superiore al periodo riscattato e versamento delle prime tre rate al momento dell’adesione
Data ultimo aggiornamento 23/11/2021