Chiedere l’indennità di maternità

L’indennità di maternità è riconosciuta, nei termini e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 151/2001 alle Iscritte o agli Iscritti, nei soli casi previsti, in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi (art. 1 Regolamento per la corresponsione dell’indennità di maternità).

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA
MODALITÀ DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ
MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
TRATTAMENTO FISCALE DELL’INDENNITÀ
CERTIFICAZIONE FISCALE

INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO
(Art. 70 D. Lgs. n. 151/2001 modificato da art. 2, lettera V, D. Lgs. n. 105/2022)

ESTENSIONE DI ULTERIORI TRE MESI DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ
(Art. 1, comma 239, L. n. 234/2021)


QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA

Puoi presentare la domanda solo successivamente al completamento del sesto mese di gravidanza (26 settimane + 3 giorni) e, in ogni caso, entro 180 giorni dall’evento.

È, inoltre, possibile presentare domanda, sempre entro 180 giorni dall’evento, quando:

  • vi sia stata un’interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese (26 settimane + 3 giorni);
  • vi sia stato un aborto spontaneo o terapeutico non prima del terzo mese di gravidanza (8 settimane + 6 giorni);
  • vi sia stata un’adozione o un affidamento in pre-adozione, purché il bambino non abbia più di diciotto anni;
Attenzione! Se non presenti la domanda entro questi termini, non potremo versarti l’indennità (art. 71 D. Lgs. n. 151/2001).

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online attraverso l’Area Riservata ENPAP, compilando la domanda presente all’interno della voce “Maternità” presente all’interno di “Prestazioni Assistenziali”.

Alla domanda online dovranno essere allegati in formato elettronico:

  • copia fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copia dichiarazione reddituale (modello redditi PF o altra dichiarazione fiscale) riferita al reddito del secondo anno precedente l’evento.

    Attenzione!
    La presentazione del modello fiscale non è necessaria se nel corso della compilazione della domanda online verrà fornita espressa autorizzazione all’Ente di acquisire i dati fiscali tramite la convenzione in essere con l’Agenzia delle Entrate. 

Dovrà, altresì, a seconda delle tempistiche o casistica di riferimento, essere allegato:

  • prima della nascita
    certificato medico di gravidanza rilasciato non prima del sesto mese di gravidanza
  • dopo la nascita
    certificato di nascita o di stato di famiglia oppure analoga certificazione corredata di firma digitale, rilasciata dal Comune di residenza
  • adozione o affidamento o affidamento temporaneo (collocamento provvisorio)
    provvedimento del Tribunale
  • aborto spontaneo o terapeutico dopo il terzo mese o sesto mese di gravidanza
     certificazione sanitaria rilasciata dall’Asl o altra struttura convenzionata con il SSN

Attenzione! 
I documenti trasmessi telematicamente comprovanti l’evento, acquisiti in copia informatica, sono ritenuti validi ai fini dell’attività istruttoria purché, al momento della compilazione della domanda sia resa apposita dichiarazione che attesti, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, la relativa conformità all’originale.

Si raccomanda di conservare i documenti in formato originale perché l’Ente si riserverà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche successivamente al pagamento dell’indennità richiedendo l’esibizione della documentazione originale.

Se hai aderito a uno dei regimi fiscali agevolati, in fase di compilazione della domanda, potrai richiedere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sull’importo liquidato come indennità di maternità selezionando l’apposita voce.

Attenzione!

  • Se presenti la domanda verso la fine dell’anno, per poter usufruire dell’esenzione, dovrai possedere i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato nell’anno in cui il trattamento in questione è liquidato e non nell’anno di presentazione della richiesta.
  • Non potranno, invece, essere prese in considerazione le richieste di esonero formulate successivamente all’avvenuta erogazione del contributo.

MODALITÀ DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ
L’indennità di maternità erogata dall’Ente, stabilita dalla Legge n. 289/2003, copre un periodo di venti settimane e si calcola in questo modo:

80% del reddito del secondo anno precedente l’evento
diviso per 12 e moltiplicato per 5

Ad esempio, se presenti la richiesta di indennità di maternità per una nascita avvenuta nell’anno 2023, il calcolo sarà effettuato sul tuo reddito netto professionale prodotto nel 2021 e dichiarato nel 2022.
Se non hai avuto reddito nel secondo anno precedente quello dell’evento (ad esempio, se sei neo iscritta) o se questo risulta non particolarmente elevato, ti verseremo comunque il minimale previsto per legge.
Per l’anno 2024, l’importo minimo dell’indennità di maternità ENPAP è di euro 5.914,48 al lordo della ritenuta d´acconto del 20%, mentre il massimo corrisponde a cinque volte il minimale (euro 29.572,40).

Attenzione! Nel caso la tua iscrizione all’ENPAP ricada nel corso dei cinque mesi indennizzabili, l’importo dell’indennità ti viene riconosciuto solo per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione stessa.
 
In caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza ed entro la conclusione del quinto mese, l’indennità di maternità è corrisposta nella misura pari all’80 per cento di una mensilità del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente l’evento, con un minimo, per l’anno 2024, di euro euro 1.182,90 al lordo della ritenuta d’acconto.
 
La misura dell’indennità di maternità è stabilita dal D. Lgs. n. 151/2001 agli articoli 70, 71, 72 e 73. L’Ente non ha facoltà di modificare gli importi previsti e le modalità di erogazione.

MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
Lo stato di avanzamento della domanda presentata può essere costantemente monitorato in Area Riservata accedendo alla sezione “Prestazioni assistenziali>Domande assistenziali”.

Attenzione!  La domanda di indennità di maternità potrà essere istruita soltanto con la trasmissione di tutta la documentazione.


TRATTAMENTO FISCALE DELL’INDENNITÀ
L’indennità di maternità è sostitutiva del reddito professionale e l’importo erogato è sottoposto a ritenuta d’acconto del 20%, salvo che tu abbia aderito a un regime fiscale agevolato. Inoltre, siccome rappresenta reddito ai fini Irpef, deve essere dichiarata ai fini fiscali relativamente all’anno in cui è stata percepita e devi quindi inserirla nel reddito netto da dichiarare all’ENPAP, versandoci anche il contributo soggettivo. Su tali importi non devi invece versare il contributo integrativo.


CERTIFICAZIONE FISCALE
Potrai scaricare la certificazione fiscale dell’indennità percepita,  cd. CU (Certificazione Unica), nella sezione DOCUMENTI della tua Area Riservata entro i termini fiscalmente previsti per legge e, in ogni caso, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione.


INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO
(Art. 70 D. Lgs. n. 151/2001 modificato da art. 2, lettera V, D. Lgs. n. 105/2022)

La normativa vigente riconosce alle libere professioniste il diritto a una indennità per periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso in cui vi siano gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose che possano aggravare lo stato di gravidanza.

REQUISITI DI ACCESSO
Possono richiedere l’indennità di maternità per gravidanza a rischio, le Iscritte in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi (art. 1 Regolamento per la corresponsione dell’indennità di maternità) e se:

  • non si ha diritto, per lo stesso titolo e per lo stesso periodo, ad analoghe tutele da parte di altri Enti o Istituti di previdenza, per esempio in virtù di un rapporto di lavoro dipendente o da parte di ENPAP a titolo di indennità di malattia;
  • l’ASL di competenza ha attestato il periodo di gravidanza a rischio rilasciando idonea certificazione medica e relativo provvedimento di interdizione dal lavoro.

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata a partire dall’evento del parto ed entro, e non oltre, i 180 giorni successivi.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo disponibile QUI  da trasmettere, debitamente compilato e sottoscritto, a mezzo PEC all’indirizzo welfare@pec.enpap.it.

Alla domanda deve essere allegata, in formato informatico (JPG o PDF), la seguente documentazione:

  • documentazione medica rilasciata dalla ASL di competenza, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001, attestante l’astensione anticipata dal lavoro con indicazione del periodo certificato;
  • fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di proroga del periodo di gravidanza a rischio, dovrà essere inviata una nuova domanda con le stesse modalità soprariportate.

MISURA DELL’INDENNITÀ
L’indennità per gravidanza a rischio è calcolata con le stesse modalità previste per l’indennità di maternità (v. QUI).

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE
In caso di idoneità della documentazione trasmessa e di regolarità della posizione dichiarativa e contributiva, la corresponsione per i periodi di gravidanza a rischio avverrà a mezzo bonifico bancario contestualmente alla liquidazione dell’indennità di maternità.
TRATTAMENTO FISCALE E CERTIFICAZIONE
Anche l’indennità di gravidanza a rischio è sostitutiva del reddito professionale e, come per l’indennità di maternità, è soggetta a ritenuta d’acconto del 20%, salvo che tu abbia aderito a un regime fiscale agevolato. L’importo lordo dell’indennità percepita dovrà essere sommata all’importo del reddito netto da dichiarare all’ENPAP.

La certificazione fiscale (Certificazione Unica) dell’indennità percepita potrà essere scaricata nella sezione DOCUMENTI dell’Area Riservata ENPAP entro i termini fiscalmente previsti per legge e, in ogni caso, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione.

 


ESTENSIONE DI ULTERIORI TRE MESI DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ
(Art. 1, comma 239, L. n. 234/2021)

La vigente normativa ha previsto un’estensione dell’indennità di maternità di ulteriori tre mensilità che, in presenza di specifiche condizioni reddituali da osservare in base al periodo in cui ricade l’evento, si vanno ad aggiungere alle cinque mensilità già riconosciute.

REQUISITI DI ACCESSOÈ possibile presentare domanda per gli eventi di gravidanza, puerperio e di adozione e devono sussistere le seguenti condizioni relativamente agli eventi indennizzabili e al requisito reddituale di accesso.

EVENTI INDENNIZZABILILa norma si applica agli eventi con inizio a partire dal 01/01/2022 oppure iniziati prima del 01/01/2022 purché il periodo dei cinque mesi di maternità obbligatoria siano ricaduti almeno per un giorno nell’anno 2022 o successivi a tale data.

REQUISITO REDDITUALE
Il reddito da prendere a riferimento è quello complessivamente dichiarato ai fini fiscali, come riportato nella dichiarazione dei redditi del professionista presentata nell’anno precedente l’inizio della maternità o paternità.

inizio periodo maternità/paternità reddito complessivo da considerare limite reddituale di accesso
2022 (*) 2020 euro 8.145,00
2023 2021 euro 8.805,00
2024 2022 euro 9.280,47

(*) L’integrazione è applicabile anche ai periodi di maternità o paternità iniziati prima del 1° gennaio 2022 purché ricadenti per almeno un giorno nell’anno 2022

Attenzione! Per reddito complessivo si intendono tutti i proventi imponibili ai fini Irpef ivi inclusi quelli assoggettati a imposte sostitutive.

COME PRESENTARE DOMANDA
Coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso previsti possono richiedere online il supplemento di maternità accedendo alla propria Area Riservata ENPAP e selezionando, dalla sezione “Prestazioni assistenziali”, la voce “Richiedi supplemento”.

Attenzione! La funzionalità è visibile solo per le iscritte e gli iscritti aventi titolo.

 

 

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Prendi visione delle FAQ oppure invia un quesito specifico attraverso la sezione ENPAP RISPONDE presente in Area Riservata selezionando tra le informazioni generali (“tipologia richiesta”) l’argomento “Indennità di maternità”. 


Data ultimo aggiornamento 24/10/2024