Acconto redditi anno 2020

Il 1° marzo è scaduto il termine per il pagamento dei contributi (soggettivo, integrativo e maternità) dovuti in acconto dagli Iscritti all’Ente che hanno iniziato l’attività entro il 31/12/2019.

Attenzione!
Gli Iscritti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01/01/2020 non sono tenuti al versamento dell’acconto. Per maggiori informazioni cliccare QUI.

CALCOLO ACCONTO
MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN ACCONTO
ESONERO CONTRIBUTO SOGGETTIVO


CALCOLO ACCONTO
Accedendo alla voce ADEMPIMENTI>ACCONTO della propria Area Riservata sarà possibile visualizzare l’importo dell’acconto sulla base del “metodo storico” oppure, nell’ipotesi di una riduzione del reddito rispetto all’anno 2019, sarà possibile calcolare l’importo dell’acconto applicando il “metodo previsionale”.

Ultimato il calcolo, sia con il “metodo storico” sia con il “metodo previsionale”, sarà possibile procedere al pagamento di quanto dovuto.

IstruzioniAcconto2020 Cliccare QUI
per consultare le istruzioni per
il calcolo e il versamento dei
contributi dovuti in acconto

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN ACCONTO
Una volta ottenuto l’importo, comprensivo anche dell’importo del contributo di maternità , potrai procedere con il pagamento attraverso le modalità che preferisci tra:

Il versamento, totale o parziale dell’acconto oltre la scadenza del 1° marzo 2021, potrà essere effettuato entro il 29 luglio 2021 (vale a dire nei 150 giorni successivi alla data di scadenza), con la sola applicazione degli interessi di mora pari allo 0,225% per ogni mese o frazione di mese.
Per versare l’acconto oltre la scadenza, in soluzione unica o in più tranche, non è richiesto l’invio di alcuna comunicazione all’Ente.

Attenzione! Dal 30 luglio 2021, oltre agli interessi, verrà applicata la sanzione pari al 10% del capitale non versato.

 

Acconto2020-15gg Cliccare QUI
per consultare le istruzioni per
il versamento dei contributi dovuti
in acconto oltre la scadenza del 1° marzo 2021

 


ESONERO CONTRIBUTO SOGGETTIVO
Con la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 20, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178) è stato stanziato apposito Fondo destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti nell’anno 2021 destinato ai lavoratori autonomi e ai professionisti.

Per potervi accedere devono coesistere due condizioni:

  • aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo pari o inferiore a euro 50mila;
  • aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Le modalità attuative saranno disciplinate mediante apposito Decreto interministeriale da emanarsi entro 60 giorni dal predetto art. 1, comma 20, della Legge n. 178/2020. Tale provvedimento potrà, altresì, chiarire se l’esonero del contributo sarà totale o parziale.

Nelle more del suddetto Decreto interministeriale, laddove l’iscritta/o sia in possesso delle condizioni reddituali previste dalla Legge come sopra indicate, potrà esprimere direttamente online attraverso la propria Area Riservata, la volontà di avvalersi dell’esonero dei contributi soggettivi dovuti a titolo di acconto per l’anno 2020 in scadenza il 1° marzo 2021.

Attenzione!

Per coloro che si avvalgono della facoltà di esonero parziale, il contributo soggettivo non versato viene evidenziato nella colonna scoperture del “Conto personale” in Area Riservata, in corrispondenza dell’anno 2020.
Fino all’emanazione del predetto Decreto Interministeriale, tale importo non determina, di per sé, una irregolarità dell’annualità, purché sia stata interamente versata la contribuzione integrativa e di maternità nei termini previsti.

Per maggiori informazioni sull’esonero cliccare QUI.

Data ultimo aggiornamento 17/03/2021